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Sul tavolo del Governo, in questi giorni, è in fase di approvazione l'ipotesi di abrogare la seconda eccezione (lettera b) rispetto alla gestione unitaria d’ambito.

Infatti, nella bozza di Decreto “Disposizioni urgenti in materia di transizione ecologica”, all’art. 19 viene espressamente abrogata la lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

“1. La lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogata. Le gestioni salvaguardate ai sensi della disposizione di cui al periodo precedente confluiscono nella gestione unica entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

 

La nuova ipotesi di legge si basa su motivazioni soggettive e non confermate da dati oggettivi.

Si evidenza che le gestioni comunali previste dalla lettera b) e salvaguardate  dagli EGA risultano essere pochissime circa 22 (prevalentemente al sud) pertanto non possono essere imputate come causa prevalente del rallentamento nell’attuazione del SII, soprattutto nelle Regioni del Sud (Sicilia, Calabria, Campania, Molise).

 

Si evidenziano inoltre l’art. 19 della bozza del Decreto “Disposizioni Urgenti in materi a di transizione ecologica”, è palesemente in contrasto con la Risoluzione del Parlamento Europeo adottata l'8/9/2015:

  1. invita la Commissione, la Banca europea per gli investimenti e gli Stati membri a sostenere i comuni dell'UE che non dispongono del capitale necessario per accedere all'assistenza tecnica, ai finanziamenti dell'UE disponibili e a prestiti a lungo termine a tassi d'interesse agevolati, in particolare allo scopo di provvedere alla manutenzione e al rinnovamento delle infrastrutture idriche in modo da garantire servizi idrici di elevata qualità ed estendere i servizi di approvvigionamento idrico e igienico-sanitari ai gruppi più vulnerabili della popolazione, tra cui gli indigenti e coloro che risiedono nelle regioni ultraperiferiche e remote; pone l'accento sull'importanza di una governance aperta, democratica e partecipativa per garantire che nella gestione delle risorse idriche siano adottate le soluzioni più efficaci sotto il profilo dei costi, a vantaggio della società; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare piena trasparenza delle risorse finanziarie generate attraverso il ciclo di gestione dell'acqua;
  2. 46. ricorda che la scelta di riassegnare i servizi idrici ai comuni dovrebbe continuare a essere garantita in futuro senza alcuna limitazione e può essere mantenuta nell'ambito della gestione locale, se così stabilito dalle autorità pubbliche competenti; ricorda che l'acqua è un diritto umano fondamentale che dovrebbe essere accessibile e alla portata di tutti; evidenzia che gli Stati membri hanno il dovere di assicurare che l'accessibilità dell'acqua sia garantita per tutti, indipendentemente dall'operatore, e di provvedere affinché gli operatori forniscano acqua potabile sicura e servizi igienici adeguati;

Infine, in diversi contesti locali, la collocazione delle sorgenti utilizzate, la posizione geografica e orografica di numerosi Comuni montani  o di piccole isole, non permetterebbe la gestione del servizio in forma associata in quanto non vantaggiosa per l'Ente e per i cittadini utenti.

Pertanto, si chiede:

  • La conferma delle attuali due eccezioni che consentono la gestione comunale in forma autonoma del servizio idrico, ossia la lettera a), applicabile ai comuni con meno di 1000 abitanti, e la lettera b) relativa alle gestioni comunali (a prescindere dal numero degli abitanti) che presentano specifiche condizioni e peculiarità previste dalla normativa vigente;
  • Un restyling normativo dell’art. 147, rivolto a risolvere i dubbi interpretativi che hanno generato numerosi contenziosi (ad esempio scollegando le due eccezioni dal comma 2bis che disciplina esclusivamente il caso dell’ambito regionale);
  • Che venga esplicitamente prevista, per le gestioni comunali, l’applicazione della Regolazione prevista da ARERA, secondo disposizioni adeguate e proporzionate alle dimensioni e alla natura dell’Ente Locale;
  • Quindi, che l’art. 19 della bozza del Decreto “Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica”, venga così emendato:

Testo proposto

Testo emendato dall’Osservatorio Gocce d’Acqua

Decreto “Disposizioni Urgenti in materi a di transizione ecologica”

Decreto “Disposizioni Urgenti in materi a di transizione ecologica”

Articolo 19

(organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato)

 

1. La lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogata. Le gestioni salvaguardate ai sensi della disposizione di cui al periodo precedente confluiscono nella gestione unica entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Articolo 19

(organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato)

 

1. Il comma 2bis dell’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene sostituito dal seguente testo:

 

2-bis.  Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.

 

2-ter. Relativamente al principio di unicità della gestione, sono fatte salve:

 

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti anche laddove il servizio non comprenda tutti i segmenti (acquedotto, fognatura e depurazione);

 

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;

- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

 

 

Per le gestioni di cui alle lettere a), b) di cui al comma 2ter si applica la Regolazione ARERA, secondo disposizioni adeguate e proporzionate alle dimensioni, fermo restando il rispetto della tutela dell’utente finale.

 

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